Art.
34 - Discussione
in pubblica udienza.
All'udienza pubblica
il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della
controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla
discussione.
Dell'udienza é
redatto processo verbale dal segretario.
La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, é resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.