Art.
40 - Interruzione
del processo.
Il processo é interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.
L'interruzione si ha
al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e
nei casi di cui al comma
1, lettera b).
In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento é
dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita
comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.
Se uno degli eventi
di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di
memorie in caso di trattazione della controversia in camera di
consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza,
esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il
processo prosegua davanti al giudice adito.
Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine é prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.