Processo tributario
Articoli:
DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)
Art. 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza.


Art. 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza.


Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria é tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.


Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.


Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.1




1 La L. 13 maggio 1999 n. 133 ha disposto che il comma 2 del suddetto articolo “si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, comma 2, del codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni”.