Art.
4 - Competenza
per territorio.
Le commissioni
tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte
nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del
Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei
concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro
circoscrizione; se la controversia é proposta nei confronti di
un centro di servizio é competente la commissione tributaria
provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale
spettano le attribuzioni sul tributo controverso.
Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.