Art.
32 - Deposito
di documenti e di memorie.
Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
Fino a dieci giorni
liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle
parti può depositare memorie illustrative con le copie per le
altre parti.
Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.