Art.
7 - Poteri
delle commissioni tributarie.
Le commissioni
tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle
parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di
dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari
ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
Le commissioni
tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di
particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni
ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti
pubblici compreso il corpo della guardia di finanza, ovvero disporre
consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non
possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e
successive modificazioni e integrazioni.
É sempre data
alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il
deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della
controversia.
Non sono ammessi il
giuramento e la prova testimoniale.
Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.