Art.
75 - Controversie
pendenti davanti alla commissione tributaria centrale.
Alle controversie
che alla data di cui all'art. 72 pendono davanti alla commissione
tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa
davanti allo stesso organo, nonché alle controversie pendenti
dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta
data, é stato depositato il solo dispositivo della decisione,
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive
modificazioni e integrazioni.
Relativamente alle controversie pendenti o per le quali, pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'art. 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione é dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di Cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, é ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'art. 28.1
Le parti che hanno
proposto ricorso alla commissione centrale, anziché presentare
l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere
nello stesso termine l'esame da parte della Corte di Cassazione ai
sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il
ricorso alla commissione tributaria centrale in ricorso per
cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto
tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento
davanti alla Corte di Cassazione.
Se non é
stato richiesto l'esame da parte della Corte di Cassazione e
l'istanza di trattazione é presentata nei termini, il
procedimento prosegue davanti alla commissione tributaria centrale,
che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione
entro i termini di cui
all'art. 42, comma
3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
applicando le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi
presentati alla commissione tributaria centrale successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
La segreteria della commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di Cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale.2
1 Corte Cost. 16 aprile 1998 n. 111 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione decorra dalla data di ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa”.
2 Il D.L. 26 novembre 1993 n. 477, convertito in L. 26 gennaio 1994 n. 55 ha stabilito che “relativamente alle controversie che alla data del 15 gennaio 1993 erano pendenti davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pendeva il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, il ricorrente e qualsiasi altra parte, ai fini della prosecuzione del procedimento, possono presentare, entro il 28 febbraio 1994, istanza di trattazione dinanzi alla commissione tributaria centrale a norma del presente art. 75, comma 2, qualora non abbiano presentato l'anzidetta istanza entro il 15 luglio 1993. La presentazione dell'istanza di trattazione produce l'inefficacia del decreto, di cui al presente art. 75, comma 2, dichiarativo dell'estinzione del giudizio”.