Capo
II - I
procedimenti cautelare e preventivo
Art.
47 - Sospensione
dell'atto impugnato.
Il ricorrente, se
dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed
irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale
competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con
istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata
alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano
osservate le disposizioni di cui all'art. 22.
Il presidente fissa
con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima
camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione
alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
In caso di
eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con
lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria
sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
Il collegio, sentite
le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con
ordinanza motivata non impugnabile.
La sospensione può
anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea
garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa,
nei modi e termini indicati nel provvedimento.
Nei casi di
sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia
deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
Gli effetti della
sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di
primo grado.
In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.