Art.
29 - Riunione
dei ricorsi.
In qualunque momento
il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei
ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso
oggetto o sono fra loro connessi.
Se i processi
pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il
presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su
segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la
sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a
tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.