Processo tributario
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DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)
Art. 35 - Deliberazioni del collegio giudicante.


Art. 35 - Deliberazioni del collegio giudicante.


Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi é stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.


Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.


Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.