Art.
35 - Deliberazioni
del collegio giudicante.
Il collegio
giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se
questa non vi é stata, subito dopo l'esposizione del relatore,
delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.
Quando ne ricorrono
i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere
rinviata di non oltre trenta giorni.
Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.