Art.
28 - Reclamo
contro i provvedimenti presidenziali.
Contro i
provvedimenti del presidente é ammesso reclamo da notificare
alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e
2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro
comunicazione da parte della segreteria.
Il reclamante, nel
termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a
pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il
deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, osservato
anche il comma 3 dell'articolo richiamato.
Nei successivi
quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono
presentare memorie.
Scaduti i termini,
la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di
consiglio.
La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.