Art.
78 - Controversie
già di competenza delle commissioni comunali per i tributi
locali.
Le controversie già
di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi
locali, se alla data d'insediamento delle nuove commissioni pendono
davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi
proseguono in questa sede.
Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e non sono già state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla commissione tributaria provinciale competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dell'ente impositore s'intende definitivamente abbandonata.