Art.
31 - Avviso
di trattazione.
La segreteria dà
comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno
trenta giorni liberi prima.
Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.