Processo tributario
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DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)
Capo IV - L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie Art. 68 - Pagamento del tributo in pendenza del processo.

Capo IV - L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie


Art. 68 - Pagamento del tributo in pendenza del processo.


Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui é prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:


    1. per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

    2. per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

    3. per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
      Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere
      a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.


Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.


Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.