Art.
6 - Astensione
e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie.
L'astensione e la
ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono
disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in
quanto applicabili.
Il giudice
tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato
anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui
abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di
collaborazione con una delle parti.
Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della commissione tributaria ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente.