Art. 11 - Capacità di stare in giudizio.
Le parti diverse da
quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche
mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se
conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai
soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può
risultare anche da scrittura privata non autenticata.
L'ufficio del
Ministero delle finanze nei cui confronti é proposto il
ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del
contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso
sovraordinata.
L'ente locale nei cui confronti é proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui é collocato detto ufficio.