Processo tributario
Articoli:
DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)
Art. 44 - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso.


Art. 44 - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso.


Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.


Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione é fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.


La rinuncia non produce effetto se non é accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.


La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o dai loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.


Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo seguente.