Art.
44 - Estinzione
del processo per rinuncia al ricorso.
Il processo si
estingue per rinuncia al ricorso.
Il ricorrente che
rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso
accordo fra loro. La liquidazione é fatta dal presidente della
sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che
costituisce titolo esecutivo.
La rinuncia non
produce effetto se non é accettata dalle parti costituite che
abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
La rinuncia e
l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti
personalmente o dai loro procuratori speciali, nonché, se vi
sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della
commissione.
Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo seguente.