Sezione
II - L'esame
preliminare del ricorso
Art.
27 - Esame
preliminare del ricorso.
Il presidente della
sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle
parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara
l'inammissibilità
nei casi espressamente previsti, se manifesta.
Il presidente, ove
ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione,
l'interruzione e l'estinzione del processo.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.