Processo tributario
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DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)
Art. 46 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.


Art. 46 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.


Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.


La cessazione della materia del contendere é dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale é reclamabile a norma dell'art. 28.


Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.1





1 Corte Cost. 12 luglio 2005 n. 274 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3.