Art.
46 - Estinzione
del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Il giudizio si
estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze
tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione
della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere é dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale é reclamabile a norma dell'art. 28.
Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.1
1 Corte Cost. 12 luglio 2005 n. 274 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3.