Processo tributario
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DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)
Titolo II - Il processo Capo I - Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale- Sezione I - Introduzione del giudizio - Art. 18 - Il ricorso

Titolo II - Il processo



Capo I - Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale



Sezione I - Introduzione del giudizio



Art. 18 - Il ricorso


Il processo é introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.


Il ricorso deve contenere l'indicazione:


    1. della commissione tributaria cui é diretto;

    2. del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;

    3. dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso é proposto;

    4. dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;

    5. dei motivi.


Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.


Il ricorso é inammissibile se manca o é assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non é sottoscritto a norma del comma precedente.