PARTE V - Tributi
Processo tributario
DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)

Art. 76 - Controversie in sede di rinvio.


Art. 76 - Controversie in sede di rinvio.


Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di Cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente.


Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche.


Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria regionale competente.


Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.


Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 4.