Capo IV - L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie
Art.
68 - Pagamento
del tributo in pendenza del processo.
Anche in deroga a
quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui é
prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio
davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi
previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
per il residuo
ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria
regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a),
b)
e c)
gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già
corrisposto.
Se il ricorso viene
accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto
statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con
i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere
rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della
sentenza.
Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.