PARTE V - Tributi
Processo tributario
DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)

Capo IV - L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie Art. 68 - Pagamento del tributo in pendenza del processo.


Capo IV - L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie


Art. 68 - Pagamento del tributo in pendenza del processo.


Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui é prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:


    1. per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

    2. per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

    3. per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
      Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere
      a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.


Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.


Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.