PARTE V - Tributi
Processo tributario
DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)

Sezione IV - La revocazione Art. 64 - Sentenze revocabili e motivi di revocazione.


Sezione IV - La revocazione



Art. 64 - Sentenze revocabili e motivi di revocazione.


Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate é ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile.


Le sentenze per le quali é scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.


Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso é prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.