 
	Art.
54 - Controdeduzioni
dell'appellato e appello incidentale. 
Le parti diverse
dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui
all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni. 
Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.
