Art.
53 - Forma
dell'appello.
Il ricorso in
appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui é
diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti é
proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione
sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici
dell'impugnazione. Il ricorso in appello é inammissibile se
manca o é assolutamente incerto uno degli elementi sopra
indicati o se non é sottoscritto a norma dell'art. 18, comma
3.
Il ricorso in
appello é proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e
2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio
di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi
1, 2 e 3.
Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.