PARTE V - Tributi
Processo tributario
DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)

Art. 46 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.



Art. 46 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.


Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.


La cessazione della materia del contendere é dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale é reclamabile a norma dell'art. 28.


Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.1





1 Corte Cost. 12 luglio 2005 n. 274 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3.