PARTE V - Tributi
Processo tributario
DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)

Art. 28 - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali.



Art. 28 - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali.


Contro i provvedimenti del presidente é ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.


Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato.


Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.


Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.


La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.