Titolo
II - Il
processo
Capo
I - Il
procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale
Sezione
I - Introduzione
del giudizio
Il processo é
introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
Il ricorso deve
contenere l'indicazione:
della commissione tributaria cui é diretto;
del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;
dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso é proposto;
dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
dei motivi.
Il ricorso deve
essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere
l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che
il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale
quanto disposto dall'art.
12, comma 5.
La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta
tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle
altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.
Il ricorso é inammissibile se manca o é assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non é sottoscritto a norma del comma precedente.