PARTE V - Tributi
Processo tributario
DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)

Art. 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni.



Art. 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni.


Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.


L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.


Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non é possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.