Art.
17 - Luogo
delle comunicazioni e notificazioni.
Le comunicazioni e
le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel
domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede
dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio.
Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno
effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata
notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite
la denuncia di variazione.
L'indicazione della
residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche
per i successivi gradi del processo.
Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non é possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.