Art.
1 -
Oggetto e campo di applicazione.
Il
presente decreto è emanato in attuazione dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che
demanda al Ministero dell'interno l'adozione di specifiche direttive
in ordine agli adempimenti che devono essere messi in atto dai
titolari delle singole attività o di gruppi di attività,
di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in possesso di nulla
osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano
state già emanate altre direttive, al fine di adeguarsi alla
normativa di prevenzione incendi e conseguire il certificato di
prevenzione incendi.
Art.
2 -
Obblighi dei titolari delle attività.
I
titolari delle attività di cui all'art. 1 del presente decreto
sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio domanda di parere di conformità sui
progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite
dagli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37, e dagli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro
dell'interno 4 maggio 1998.
In
conformità alle indicazioni contenute nell'allegato I al
decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione
progettuale allegata alla domanda di parere di conformità deve
consentire di accertare la rispondenza delle attività alle
vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio, ovvero, in
mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi, ivi compresi
quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.
Nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sono
riportate le direttive per l'applicazione delle disposizioni tecniche
di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la
produzione di calore alimentati a gas.
Previa
acquisizione del parere di conformità sul progetto, le domande
di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione
incendi, corredate della documentazione tecnica di cui all'allegato
II al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, devono essere
presentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per
territorio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art.
3 -
Norme transitorie.
Decorso
il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili
del fuoco, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818,
decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai
fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano
ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione
incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della
dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini
antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
Allegato
A
Direttive
per l'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi
alle autorimesse e agli impianti per la produzione di calore
alimentati a gas, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di
validità
1.
Autorimesse
Le
autorimesse individuate al punto 92 dell'elenco allegato al decreto
interministeriale 16 febbraio 1982, devono essere rese conformi alle
disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell'interno 1° febbraio 1986, e successive modifiche ed
integrazioni, fatta eccezione per i seguenti punti dell'allegato:
0.,
limitatamente alla definizione di “box”;
3.1,
comma 2;
3.2,
comma 1, in quanto è ammesso che l'altezza minima sia pari
almeno a 2,00 m. a condizione che:
a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta della stessa autorimessa;
b) l'altezza minima di 2,00 m. sia rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
c)
il percorso massimo per raggiungere le uscite sia non superiore a 30
m.
3.6.3;
3.7.2;
3.8.0;
il
punto 11 si applica alle autorimesse esistenti al 10 dicembre 1984.
È
inoltre ammesso che le caratteristiche di resistenza al fuoco degli
elementi costruttivi e delle porte siano inferiori di una classe
(così come definite all'art. 3 della circolare del Ministero
dell'interno 14 settembre 1961, n. 91) rispetto ai valori richiesti
dal decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, con un
minimo di R e REI/ EI 30.
2.
Impianti per la produzione di calore alimentati a gas
Per
gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile
gassoso di cui al punto 91 dell'elenco allegato al decreto
interministeriale 16 febbraio 1982, il titolare dell'attività
può scegliere tra le due seguenti opzioni alternative:
a)
osservanza delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi
vigenti alla data del rilascio del nulla osta provvisorio (circolare
del Ministero dell'interno 25 novembre 1969, n. 68, e successive
modifiche ed integrazioni, ad eccezione del punto 2.4 dell'allegato
A).
L'altezza
minima dei locali di installazione degli apparecchi deve essere
conforme a quanto previsto all'ultimo comma del punto 7.1
dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996.
Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti
requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse
caratteristiche R e REI/EI 60;
b) osservanza del Titolo VII dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60.