(omissis)
Art.
17 -
Certificato di prevenzione incendi.
Il
certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e
la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.
Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico del soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.1
1 Articolo sostituito dall’art. 5 D.P.R. 10 giugno 2004 n. 200.