Art.
8 - Servizi annessi.
8.1.
Generalità
È
consentito destinare parti della superficie dei locali delle
autorimesse a:
a)
officine di riparazione annesse;
b)
stazione di lavaggio e lubrificazione;
c)
uffici, guardianie, alloggio custode.
8.1.0.
Officine di riparazione
Le
officine di riparazione annesse con lavorazione a freddo possono
essere situate all'interno dell'autorimessa, possibilmente in locali
separati, con porte di comunicazione metalliche piene.
La
superficie occupata dalle officine annesse non può comunque
essere superiore al 20% della superficie dell'autorimessa.
Le officine annesse possono essere ubicate al piano terra, primo piano sotterraneo o ai piani fuori terra.
Le
officine di riparazione annesse con lavorazioni che prevedono l'uso
di fiamme libere o di sostanze infiammabili, purché limitate
ad un solo posto di saldatura e di verniciatura, possono essere
situate all'interno delle autorimesse, alle seguenti condizioni:
a)
devono essere ubicate al piano terra;
b)
devono essere separate con porte di tipo almeno REI 30 e avere anche
un accesso indipendente dall'autorimessa;
c)
devono essere provviste di impianto di ventilazione locale sul posto
di verniciatura;
d)
le operazioni di saldatura non possono essere eseguite in
contemporaneità con le operazioni di verniciatura, a meno che,
per questa ultima operazione sia predisposta apposita cabina
ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente;
e)
la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, deve essere
conservata in recipienti chiusi, in apposito armadietto metallico.
8.1.1.
Stazione di lavaggio e lubrificazione
Le
stazioni di lavaggio e lubrificazione possono essere situate
all'interno delle autorimesse. I lubrificanti, in recipienti chiusi,
per un quantitativo massimo di 2 m3, devono essere depositati in
apposito locale, munito di porta metallica e soglia di accesso
rialzata di 0,2 m.
8.1.2.
Uffici - Guardiania - Alloggio custode.
È
consentita l'ubicazione di uffici e guardianie all'interno delle
autorimesse provvisti anche di accessi indipendenti da quelli delle
autorimesse stesse.
L'alloggio del custode dovrà essere completamente isolato dai locali dell'autorimessa, salvo eventualmente un collegamento tramite porta di tipo REI 60.