Prevenzione incendi
Articoli:
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 MAGGIO 1987 N. 246 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 12 APRILE 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
§ 10. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 SETTEMBRE 2005
§ 11. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 29 DICEMBRE 2005
Allegato 2

Allegato 2


Documentazione tecnica allegata alle domande di sopralluogo.


La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a:


a) strutture;


b) finiture;


c) impianti;


d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.



1 - Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura).


1.1. La documentazione è costituita da:


a) certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento. Poiché la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è:


- a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;


- a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per la valutazione analitica;


- a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.


In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento (I) dell'elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativa a tali requisiti;


b) dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione è redatta:


- da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;


- da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, negli altri casi.


Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbiatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell'elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all'incendio).


1.2. I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma integrale o sintetica) relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli. A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che descriva l'elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.



2 - Materiali classificati ai fini della reazione al fuoco e porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco.


2.1. La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.


2.2. I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l'omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purché siano tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli.



3 - Impianti.


3.1. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990


a) Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti:


- di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;


- di protezione contro le scariche atmosferiche;


- di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;


- di protezione antincendio.


b) La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della legge n. 46 del 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale dichiarazione è specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.


3.2. Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990


a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:


- per l'estinzione degli incendi;


- per l'evacuazione del fumo e del calore;


- di rivelazione e segnalazione d'incendio.


b) La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.FF., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818 del 1984 relativa agli stessi aspetti.


3.3. Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990


La documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità a firma dell'installatore ed è corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione è specificato, se pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.



4 - Attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio.


La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore, alla quale è allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.



(allegato omesso)