Art.
5 -
Commercializzazione CEE.
I
prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi dell'Unione europea
sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche
straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi
contraenti l'accordo CEE, possono essere commercializzati in Italia
per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal
presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme
armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura
per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco,
nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito
di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che
prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i
servizi della commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del
Ministro dell'interno:
-
decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
-
decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il
requisito di reazione al fuoco;
-
decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura a cui è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.