Prevenzione incendi
Articoli:
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 MAGGIO 1987 N. 246 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 12 APRILE 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
§ 7. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 GENNAIO 1998 N. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
8. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 MARZO 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro)
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 4 MAGGIO 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi prov
§ 10. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 SETTEMBRE 2005
§ 11. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 29 DICEMBRE 2005
Art. 1 - Generalità.


Art. 1 - Generalità.


1.0. Scopo


Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.


Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).


1.1. Campo di applicazione


Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8.



Art. 2 - Caratteristiche costruttive.


2.0. Classificazione


Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella A.


2.1. Comportamento al fuoco


2.1.0. Resistenza al fuoco delle strutture


I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).


Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986).


Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.


2.1.1. Reazione al fuoco dei materiali


Per la reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984).


2.2. Scelta dell’area


2.2.0. Accesso all’area


Gli accessi all’area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:


- larghezza: 3,50 m.;


- altezza libera: 4,00 m.;


- raggio di volta: 13,00 m.;


- pendenza: non superiore al 10%;


- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore; passo 4,00 m.).


2.2.1. Accostamento autoscale


Per gli edifici di tipo “a” e “b” deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.


Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo “a” devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo “b” almeno di scale a prova di fumo interna (vedi tabella A).


2.3. Compartimentazione


Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A.


Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A.


2.4. Scale


Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo “a”, di tipo “b”, di tipo “c”, la larghezza minima delle scale deve essere di 1,05 m., negli edifici di tipo “d” e di tipo “e” la larghezza minima delle scale deve essere di 1,20 m.


Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno di 30 cm. misurata a 40 cm. dal montante centrale o dal parapetto interno.


Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m2. Nel vano di aerazione è consentita l’installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.


Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi tabella A).


2.5. Ascensori


Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti.1


2.6. Comunicazioni


Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative.


Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell’edificio secondo quanto indicato nella tabella B.


2.7. Scale, androni e passaggi comuni - reazioni al fuoco dei materiali


Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiali di classe 0.


Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo “a” e di tipo “b”, anche per i rivestimenti delle scale e gradini.


Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all’interno della stessa unità immobiliare.



(omissis)




1 Punto sostituito dall’art. 5, comma 2, D.M. 15 settembre 2005.