Art.
1 - Generalità.
1.0.
Scopo
Le
presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da
applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza
antincendi uguale o superiore a 12 m.
Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
1.1.
Campo di applicazione
Le
presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova
costruzione o agli edifici in caso di ristrutturazione che comportino
modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi
competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni
dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per
modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre
il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento
di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni
contenute nel successivo punto 8.
Art.
2 - Caratteristiche costruttive.
2.0.
Classificazione
Gli
edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro
altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella A.
2.1.
Comportamento al fuoco
2.1.0.
Resistenza al fuoco delle strutture
I
requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno
valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova
stabilite nella circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14
settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella
realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi,
acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il
dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i
vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione
degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati
con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare
n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta
Ufficiale
n. 60 del 13 marzo 1986).
Per
le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono
applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
2.1.1.
Reazione al fuoco dei materiali
Per
la reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto
ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale
n. 234 del 25 agosto 1984).
2.2.
Scelta dell’area
2.2.0.
Accesso all’area
Gli
accessi all’area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti
norme devono avere i seguenti requisiti minimi:
-
larghezza: 3,50 m.;
-
altezza libera: 4,00 m.;
- raggio di volta: 13,00 m.;
-
pendenza: non superiore al 10%;
-
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore e
12 sull’asse posteriore; passo 4,00 m.).
2.2.1.
Accostamento autoscale
Per
gli edifici di tipo “a” e “b” deve essere assicurata la
possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del
fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi
finestra o balcone di ogni piano.
Qualora
tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo “a”
devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo
“b” almeno di scale a prova di fumo interna (vedi tabella A).
2.3. Compartimentazione
Gli
edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da
più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella
tabella A.
Gli
elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A.
2.4.
Scale
Le
caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle
previste nella tabella A. Negli edifici di tipo “a”, di tipo “b”,
di tipo “c”, la larghezza minima delle scale deve essere di 1,05
m., negli edifici di tipo “d” e di tipo “e” la larghezza
minima delle scale deve essere di 1,20 m.
Le
rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe
non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che
la pedata del gradino sia almeno di 30 cm. misurata a 40 cm. dal
montante centrale o dal parapetto interno.
Il
vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in
sommità non inferiore ad 1 m2.
Nel vano di aerazione è consentita l’installazione di
dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.
Il
tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della
superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi tabella
A).
2.5.
Ascensori
Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti.1
2.6.
Comunicazioni
Per
le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le
disposizioni emanate con le relative normative.
Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell’edificio secondo quanto indicato nella tabella B.
2.7.
Scale, androni e passaggi comuni - reazioni al fuoco dei materiali
Le
scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere
realizzati con materiali di classe 0.
Sono
ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi
comuni e, limitatamente agli edifici di tipo “a” e di tipo “b”,
anche per i rivestimenti delle scale e gradini.
Non
sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati
all’interno della stessa unità immobiliare.
(omissis)
1 Punto sostituito dall’art. 5, comma 2, D.M. 15 settembre 2005.