Art.
5 -
Gestione dell'emergenza in caso di incendio.
All'esito
della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta
le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di
incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in
conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.
Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.