Art.
1
I
titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro
dell’interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di
prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio
1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577. Ai fini dell’approvazione di un progetto o del
rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle
valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni
rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi
professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in
appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle
autorizzazioni e l’iscrizione negli appositi elenchi sono
subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal
Ministro dell’interno con proprio decreto.
Fino
alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può
essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro
dell’interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a
professionisti iscritti in albi professionali.
Nell’attesa
del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari
delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza
per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo art.
2.
Art.
2
I
comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto
al comma 3 dell’art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a
richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che
consenta l’esercizio delle attività di cui all’articolo
precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e
condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle
misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da
emanarsi con decreto del Ministro dell’interno entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le attività
alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai comandi
provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della
rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche
contenute nell’allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n.
406.
I
comandi effettuano l’accertamento mediante l’esame della
documentazione e della certificazione prodotte dai titolari delle
attività conformemente alle prescrizioni degli artt. 15 e 18
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi
stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata,
redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all’art. 1,
che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attività
e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai
precedenti commi. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima
del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a
campione, visite sopralluogo per il controllo dell’osservanza delle
prescrizioni e delle condizioni suindicate.
Il
nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni
dalla data di presentazione dell’istanza e produce, durante il
periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato
di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta
provvisorio è consentita la prosecuzione dell’attività
soggetta al controllo di prevenzione incendi. I nullaosta provvisori
rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi
alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18
luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991.
Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Qualsiasi variante, all’organizzazione strutturale o produttiva dell’attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza; in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni.