Art.
4 - Impianti tecnologici.
4.1.
Impianti di riscaldamento
Il
riscaldamento delle autorimesse può essere realizzato con:
-
radiatori o aerotermi alimentati ad acqua calda, surriscaldata o
vapore;
-
impianti ad aria calda; è ammesso il ricircolo dell'aria
ambiente se l'autorimessa è destinata al ricovero di soli
autoveicoli del tipo Diesel;
- generatori ad aria calda a scambio diretto; è ammessa l'installazione dei generatori all'interno dell'autorimessa se questa è destinata al ricovero di soli autoveicoli di tipo Diesel.