Art.
4 -
Sicurezza degli apparecchi e relativi dispositivi.
Gli
apparecchi a gas che rientrano nel campo di applicazione della
direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990 e i relativi dispositivi di
sicurezza, regolazione e controllo, devono essere muniti
rispettivamente di marcatura CE e di attestato di conformità
ai sensi della citata direttiva.
Fino
al 31 dicembre 1995 gli apparecchi e i dispositivi fabbricati in
Italia, privi rispettivamente della marcatura CE e dell'attestato di
conformità, devono rispondere alle prescrizioni della
legislazione italiana vigente. Comunque tali apparecchi e
dispositivi, immessi in commercio fino al 31 dicembre 1995 possono
essere installati anche dopo tale data.
Gli apparecchi che non rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva 90/396/CEE devono essere costruiti secondo le regole della buona tecnica ai fini della salvaguardia della sicurezza ed essere rispondenti alla vigente legislazione in materia. In ogni caso tali apparecchi dovranno essere dotati di dispositivi di sicurezza, di regolazione e controllo, muniti di attestato di conformità ai sensi della direttiva stessa.