Prevenzione incendi
Articoli:
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 MAGGIO 1987 N. 246 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 12 APRILE 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
§ 7. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 GENNAIO 1998 N. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
8. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 MARZO 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro)
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 4 MAGGIO 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi prov
§ 10. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 SETTEMBRE 2005
§ 11. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 29 DICEMBRE 2005
Art. 4 - Sicurezza degli apparecchi e relativi dispositivi.


Art. 4 - Sicurezza degli apparecchi e relativi dispositivi.


Gli apparecchi a gas che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990 e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, devono essere muniti rispettivamente di marcatura CE e di attestato di conformità ai sensi della citata direttiva.


Fino al 31 dicembre 1995 gli apparecchi e i dispositivi fabbricati in Italia, privi rispettivamente della marcatura CE e dell'attestato di conformità, devono rispondere alle prescrizioni della legislazione italiana vigente. Comunque tali apparecchi e dispositivi, immessi in commercio fino al 31 dicembre 1995 possono essere installati anche dopo tale data.


Gli apparecchi che non rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva 90/396/CEE devono essere costruiti secondo le regole della buona tecnica ai fini della salvaguardia della sicurezza ed essere rispondenti alla vigente legislazione in materia. In ogni caso tali apparecchi dovranno essere dotati di dispositivi di sicurezza, di regolazione e controllo, muniti di attestato di conformità ai sensi della direttiva stessa.