Art.
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Nulla osta provvisorio.
I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma 2, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005.1
1 Comma modificato dall’art. 13-sexies, comma 2, L. 27 dicembre 2002 n. 284, dall’art. 9-bis D.L. 24 giugno 2003 n. 147, convertito in L. 1° agosto 2003 n. 200, e dall’art. 3 D.L. 9 novembre 2004 n. 266, convertito in L. 27 dicembre 2004 n. 306.