Art.
10 - Norme di esercizio.
10.1.
Nell'autorimessa è vietato:
a)
usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0.;
b)
depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto
previsto in 8.1.0. e 8.1.1.;
c)
eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in
8.1.0.;
d)
parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o
lubrificanti.
10.2.
Entro l'autorimessa è proibito fumare
Tale
divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.
10.3.
Nelle autorimesse si applicano le vigenti disposizioni sulla
segnaletica di sicurezza di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, espressamente finalizzate alla
sicurezza antincendio.
10.4.
Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone non
addette
L'autoveicolo
deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla
successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.
10.5.
I pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi di
raccolta delle acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti.
10.6.
Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità
superiore a quella dell'aria è consentito soltanto nei piani
fuori terra, non comunicanti con piani interrati.
10.7. Al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e spegnimento dovrà essere previsto il loro controllo ameno ogni sei mesi da parte del personale qualificato.