Art.
9 -
Abrogazioni.
Dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le
seguenti norme:
a)
articoli 10, comma 5, 11, comma 1, lettera d),
15, comma 1, numero 5), e 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
b) articoli 2, commi 5, 6, 7 e 8, e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.