Art.
1 -
Campo di applicazione.
Il
presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni
riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei
sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva
maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto
corrispondente al valore di 30.000 kCal/h indicato nelle precedenti
disposizioni), alimentati da combustibili gassosi alla pressione
massima di 0,5 bar ed individua le misure di sicurezza per il
raggiungimento degli obiettivi descritti nell'art. 2:
a)
climatizzazione di edifici e ambienti;
b)
produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o
vapore;
c)
forni da pane e altri laboratori artigiani;
d)
lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e)
cucine e lavaggio stoviglie.
Non
sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati
specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione
industriale, gli apparecchi di tipo A, le stufe catalitiche e gli
inceneritori.
Più
apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati
apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente
comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto,
di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli
apparecchi. All'interno di una singola unità immobiliare
adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica
complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata
termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura
alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli
scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII dell'allegata regola tecnica.