Art.
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Adempimenti dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
Il
Comando riporta su tutte le copie delle domande, di cui ai precedenti
articoli, la data di presentazione e il numero di protocollo,
restituendo all'interessato la copia prodotta in carta semplice.
La
copia in bollo della dichiarazione di cui al precedente art. 3,
contenente la data di presentazione della medesima ed il numero di
protocollo dell'ufficio, è restituita all'interessato munita
del visto di ricezione del Comando, quale autorizzazione provvisoria
ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Il
Comando provvede a comunicare al richiedente il responsabile del
procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il
parere di conformità sui progetti e le autorizzazioni in
deroga sono trasmessi agli interessati corredati da una copia della
documentazione grafico-illustrativa presentata, munita degli estremi
identificativi del parere o dell'autorizzazione.
Il Comando provvede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 4, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla domanda, senza effettuare sopralluogo di verifica.