Prevenzione incendi
Articoli:
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 MAGGIO 1987 N. 246 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 12 APRILE 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
§ 7. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 GENNAIO 1998 N. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
8. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 MARZO 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro)
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 4 MAGGIO 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi prov
§ 10. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 SETTEMBRE 2005
§ 11. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 29 DICEMBRE 2005
Art. 1 - Generalità.



Art. 1 - Generalità.


1.0. Scopo


Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l'osservanza delle presenti norme.


1.1. Classificazione


1.1.0. Le autorimesse e simili possono essere del tipo:


a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;


b) miste: tutte le altre.


1.1.1. In base all'ubicazione, i piani delle autorimesse e simili si classificano in:


a) interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;


b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m. e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.


1.1.2. In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le autorimesse e simili possono essere:


a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% in ogni piano per una lunghezza almeno pari a metà del perimetro;


b) chiuse: autorimesse con pareti perimetrali attraverso le quali sono praticate le sole aperture di aerazione, illuminazione ed accesso.


1.1.3. In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si distinguono in:


a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendio ovvero provvisti di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;


b) non sorvegliate: tutte le altre.


1.1.4. In base all'organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili si suddividono in:


a) a box;


b) a spazio aperto.


1.2.0. Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0, di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione o di superficie, in più o in meno, superiore al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 m2.


Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire.


È in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.


Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box, purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di cui al successivo punto 2, anziché quelle di cui al punto 3.


L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare all'uso del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al punto 2.