Art.
1 - Generalità.
1.0.
Scopo
Le
presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a
perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la
preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei
luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla
riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono
perseguiti con l'osservanza delle presenti norme.
1.1.
Classificazione
1.1.0.
Le autorimesse e simili possono essere del tipo:
a)
isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed
eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi,
strutturalmente e funzionalmente separati da questi;
b)
miste: tutte le altre.
1.1.1.
In base all'ubicazione, i piani delle autorimesse e simili si
classificano in:
a)
interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di
riferimento;
b)
fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a
quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai
fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento
a quota inferiore a quello di riferimento, purché l'intradosso
del solaio o il piano che determina l'altezza del locale sia a quota
superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m. e purché
le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.
1.1.2.
In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le
autorimesse e simili possono essere:
a)
aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo
libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non
inferiore al 60% in ogni piano per una lunghezza almeno pari a metà
del perimetro;
b)
chiuse: autorimesse con pareti perimetrali attraverso le quali sono
praticate le sole aperture di aerazione, illuminazione ed accesso.
1.1.3.
In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e
simili si distinguono in:
a)
sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di
controllo ai fini antincendio ovvero provvisti di sistema di
vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;
b)
non sorvegliate: tutte le altre.
1.1.4.
In base all'organizzazione degli spazi interni le autorimesse e
simili si suddividono in:
a)
a box;
b)
a spazio aperto.
1.2.0.
Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività
indicate al precedente punto 1.0, di nuova istituzione o in caso di
modifiche che comportino variazioni di classificazione o di
superficie, in più o in meno, superiore al 20% della
superficie in pianta o comunque eccedente i 180 m2.
Per
le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere
applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento
amministrativo comunale di autorizzazione a costruire.
È
in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche
per quelle esistenti.
Per
le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per
quelle a box, purché ciascuno di questi abbia accesso diretto
da spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di cui
al successivo punto 2, anziché quelle di cui al punto 3.
L'indicazione
circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare
deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la
responsabilità del titolare all'uso del locale, al quale
compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al punto 2.