Art.
6 -
Disposizioni per gli impianti esistenti.
Agli
impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di
portata termica superiore a 116 kW, purché approvati e
autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in base alla previgente normativa, non è richiesto
alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica,
purché non superiore al 20% di quella già approvata od
autorizzata e purché realizzata una sola volta.
Agli
impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di
portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in
conformità alla previgente normativa, non è richiesto
alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica,
purché non superiore al 20% di quella esistente e purché
realizzata una sola volta e tale da non comportare il superamento
della portata termica oltre i 116 kW.
In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi, richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.