Art.
7 -
Uniformità della durata dei servizi di prevenzione incendi
resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
La
durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi
provinciali dei vigili del fuoco, anche al fine di stabilire
l'importo dei corrispettivi di cui all'art. 6 della legge 26 luglio
1965, n. 966, e successive modifiche ed integrazioni, è
riportata nella tabella di cui all'allegato 6 al presente decreto,
tenuto conto del tipo di prestazione richiesta, della tipologia e
della complessità dell'attività soggetta a controllo.
Per
le deroghe, la durata del servizio è calcolata sulla base di
quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle
corrispondenti attività, maggiorata del cinquanta per cento.
Qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio è pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attività.