Art.
6 -
Designazione degli addetti al servizio antincendio.
All'esito
della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di
emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi
dell'art. 4, comma 5, lettera a),
del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti
dall'art. 10 del decreto suddetto.
I
lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui
al successivo art. 7.
I
lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove
si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono
conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3
della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.