Art.
1 -
Oggetto del regolamento.
Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.
Sono
esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti
previsti per il settore delle attività industriali a rischio
di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988,
n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco è denominato “comando”.
Nell'ambito
di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività
soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al
decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive
modifiche ed integrazioni.
Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto il Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.