(omissis)
Art.
15 -
Adempimenti di enti e privati.
Gli
enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei
vigili del fuoco:
1)
l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili
soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di
modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
2)
le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni
impartite;
3)
le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto
di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
4)
le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima
dell'inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle
tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1959, n. 689 ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
5)1;Le
richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di
controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono
essere corredate dall’idonea documentazione tecnico-illustrativa
necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti
di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al
presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di
sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei
sistemi di protezione.
Dopo
il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al
successivo art. 17, il responsabile dell'attività è
tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in
genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.
Il
responsabile dell'attività per la quale è stato
rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì
tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei
dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla
prevenzione incendi.
Le
determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono
atti definitivi.
1 Numero abrogato dall'art. 9 D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37.